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Prova finale Fisica

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Art. 10 – Prova finale 

1. In conformità a quanto previsto dall’ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto. E’ possibile prevedere una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Di seguito alcuni esempi: 

a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata, sotto la supervisione di un docente o un ricercatore, presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca; 

b) nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente o un ricercatore; 

c) nella presentazione e discussione di un elaborato su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnato da un docente o da un ricercatore. Nel caso in cui lo studente lo desideri, la prova finale può essere sostenuta in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell’attività svolto/a in lingua italiana. 

2. Per ogni studente viene individuato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L’assegnazione degli argomenti e l’individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono entro due mesi dalla data presunta di laurea sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Responsabile del CdS. 

3. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da 5 componenti compreso il Presidente. 

Art. 11 – Conseguimento della Laurea 

1. La Laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante. 

3. Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma: 

a) della media ponderata sui crediti di tutti gli insegnamenti /attività didattiche a cui è attribuito un voto, comprese le attività a libera scelta dello studente; 

b) dell’incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale: fino a un massimo di sette punti per la presentazione dell’elaborato finale e, per gli studenti in corso, da 1 a 3 punti ulteriori per la rapidità di acquisizione dei crediti: 3 punti per la laurea entro luglio, 2 punti per la laurea entro ottobre, 1 punto per la laurea a dicembre.

 La Commissione giudicatrice, all'unanimità, può decidere il conferimento della lode qualora nel computo del voto finale con i suddetti criteri sia già stato superato il punteggio massimo di centodieci centodecimi. 

4. E’ possibile conseguire la Laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). In tal caso, è possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell’anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell’anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.