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Prova finale Informatica

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Art. 10 – Prova finale 

1. In conformità a quanto previsto dall’ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto, eventualmente in lingua inglese, prodotto in modo autonomo dallo studente sotto la guida di un relatore, discusso dallo studente in pubblico e in presenza di apposita Commissione giudicatrice. Di norma l’elaborato ha per oggetto il lavoro svolto durante il tirocinio. La prova finale è sempre supervisionata da un tutor accademico, ed eventualmente da un tutor aziendale. Nel caso in cui il tirocinio venga svolto all’estero o in un contesto internazionale, la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Responsabile del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso dell'elaborato in lingua italiana.

2. Gli studenti che intendono laurearsi devono concordare con un relatore accademico l'argomento della tesi, che verrà elaborato, presentato e discusso durante la prova finale. L'argomento della tesi può coincidere con il lavoro svolto nell'ambito del tirocinio. 

3. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di 5 e non più di 9 membri, incluso il Presidente. 

Art. 11 – Conseguimento della Laurea 

1. La Laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante. 

3. Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è al massimo 9 punti su centodieci, più un arrotondamento massimo di 0,5 punti, costituito dalla somma: 

a) della media ponderata degli esami di profitto sostenuti durante la carriera accademica o riconosciuti; 

b) dell’incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 7 punti. 

c) dell’incremento di voto, pure espresso in centodecimi, attribuito a chi si laurea in corso entro la sessione di dicembre, in particolare: incremento di 2 punti per chi si laurea in corso nella sessione estiva (tipicamente giugno o luglio); incremento di 1 punto per chi si laurea nelle sessioni autunnali (tipicamente settembre e dicembre). 

4. E’ possibile conseguire la Laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E’ possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell’anno di corso successivo a quello a cui si è iscritti soltanto dopo aver superato quelle dell’anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.