Art. 10 – Prova finale
1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto (tesi), prodotto in modo autonomo dallo studente sotto la guida di un relatore accademico, e nella successiva discussione pubblica dell'elaborato in presenza di apposita Commissione giudicatrice. Nel caso in cui lo studente ne faccia richiesta, la prova finale può essere sostenuta in lingua inglese. In questo caso l'elaborato deve contenere anche un riassunto esteso in lingua italiana.
2. Gli studenti che intendono laurearsi devono concordare con un relatore accademico l'argomento della tesi che verrà elaborato, presentato e discusso nella prova finale. Di norma l'argomento della tesi riguarda insegnamenti del piano di studio.
3. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento. Ciascuna Commissione è composta da non meno di 5 e da non più di 9 componenti, compreso il Presidente: di norma ciascuna Commissione sarà costituita da 7 componenti.
Art. 11 – Conseguimento della Laurea
1. La Laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:
a) della media ponderata sui CFU di tutti gli esami di profitto a cui è attribuito un voto sostenuti o riconosciuti durante la carriera accademica dello studente;
b) dell’incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale: fino a un massimo di 4 punti per la presentazione dell'elaborato finale; la Commissione giudicatrice, su proposta del Presidente, ha a disposizione 1 punto ulteriore per la valutazione dell'elaborato finale, in casi ritenuti particolari (ad esempio in presenza di una estrema originalità o altri elementi di distinzione); per gli studenti in corso sono previsti ulteriori punti per la rapidità di acquisizione dei CFU, precisamente 2 punti per la laurea entro ottobre e 1 punto per la laurea nei mesi di novembre e dicembre dell'anno accademico di riferimento.
La Commissione giudicatrice, all'unanimità, può decidere il conferimento della lode qualora nel computo del voto finale con i suddetti criteri sia già stato raggiunto il punteggio massimo di centodieci centodecimi.
4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell’anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell’anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.